Il Biologo Nutrizionista

INFORMAZIONI TRATTE DAL SITO UFFICIALE
DELL'ORDINE DEI BIOLOGI
Quale titolo è necessario per svolgere la professione di biologo nutrizionista?
L’iscrizione all’Ordine dei Biologi nella Sez.A conferisce il titolo giuridico a svolgere la professione di biologo di cui all’Art. 3 della Legge 396/67 (individua l’oggetto della professione di biologo) tra cui quella del nutrizionista.

Il biologo per fare il nutrizionista ha bisogno della presenza del medico?
Il biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico.
Che differenza c’è tra il biologo nutrizionista e il dietista?
·      Il Biologo in possesso di laurea di cinque anni iscritto nella Sez. A dell’Ordine Nazionale dei Biologi può svolgere la professione di Biologo nutrizionista in totale autonomia e firmare diete e consulenze nutrizionali.
·      Il Dietista è un professionista sanitario in possesso di laurea triennale (facoltà di medicina) che organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico-sanitario del servizio di alimentazione; elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente; collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare (DM 2/4/01 MIUR – Suppl. Ord. alla G.U. n.128 del 5/6/2001, all.3, classe 3).
 
Il farmacista può prescrivere diete?
Il farmacista “svolge un ruolo abbastanza definito in quanto non può elaborare e prescrivere diete” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 15/12/2009, pag.3), né elaborare profili nutrizionali.
 
Esiste una precisa norma giuridica che riconosce la competenza del biologo a prescrivere diete?
Con riferimento al tema della competenza del biologo a prescrivere diete, si osserva che questa competenza è espressamente riconosciuta dalla legge e anzi si può aggiungere che il biologo è l’unico professionista, a favore del quale esiste una precisa norma giuridica di rango legislativo, che riconosce la sua competenza a valutare i bisogni nutritivi e a prescrivere le conseguenti diete. L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”. Del resto la stessa giurisprudenza amministrativa ha confermato che, oltre alla legge, costituisce fondamento delle competenze del biologo il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93. Il decreto attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche … la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività) … la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi …” (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305). Applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è ovviamente quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626).